L’”onere di contestazione” riguarda solo i fatti e non le valutazioni

L’”onere di contestazione” riguarda solo i fatti e non le valutazioni
19 Dicembre 2019: L’”onere di contestazione” riguarda solo i fatti e non le valutazioni 19 Dicembre 2019

La sentenza n. 21460/2019 della Cassazione ha affrontato un tema che fa molto discutere, e cioè quello della esatta perimetrazione dell’ambito di applicabilità dell’onere di contestazione previsto dal primo comma dell’art. 115 c.p.c. a seguito della modifica introdotta dall'art. 45, comma 14, della l. 18 giugno 2009, n. 69.

Si trattava di una controversia sorta a seguito della domanda proposta nei confronti del loro datore di lavoro da alcuni dipendenti che reclamavano il risarcimento del danno non patrimoniale cagionato loro dal fatto di essere stati esposti “a fibre di amianto” in occasione della loro attività lavorativa.

Il Tribunale di Napoli aveva respinto le loro domande con una decisione che era stata confermata dalla Corte d’appello partenopea.

I lavoratori avevano poi impugnato la sentenza d’appello, censurandola, fra l’altro per violazione dell’art. 115 c.p.c., in quanto la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che il datore di lavoro convenuto avrebbe “omesso di svolgere qualsivoglia puntuale contestazione in ordine quantomeno al danno biologico sub specie di danno psichico” che essi lamentavano  “limitandosi genericamente ad eccepire un preteso difetto di nesso causale tra il danno biologico, sub specie di danno fisico, ed esposizione ad amianto”.

La Cassazione ha rigettato l’impugnazione, rilevando anzitutto l’insussistenza della dedotta “non contestazione” perché “i giudici di seconde cure hanno evidenziato che la contestazione in toto della fondatezza della domanda dei lavoratori, da parte [del datore di lavoro], nonché la negazione della sussistenza di responsabilità per danni da esposizione all'amianto, aveva reso fuor di luogo invocare il principio di non contestazione”, accertamento questo “insindacabile in sede di legittimità perché adeguatamente motivato (cfr. Cass. n. 3680/2019)”.

Ma, ciò che ancor più rileva, la Corte ha osservato ce il principio in questione “(il quale produce l'effetto della "relevatio ab onere probandi" - Cass. n. 21075 del 2016) può operare in relazione a fatti, costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato (cfr. Cass. n. 17966/2016) e non anche rispetto a fattispecie giuridiche, come l'accertamento del diritto al risarcimento del danno, che richiedono un riscontro sulla condotta, sul nesso di causalità, sull'evento e sul pregiudizio economico, a carattere fortemente valutativo, che devono essere necessariamente ricondotte al thema probandum come disciplinato dall'art. 2697 cod. civ. e la cui verificazione spetta al giudice (cfr. sul principio Cass. n. 19181/2016)”.

Volendo essere più precisi, l’onere di contestazione riguarda esclusivamente i “fatti storici” e non le valutazioni di fatti o situazione (Cass. civ. n. 30788/2017, 19181/2016), E deve, per di più, concernere, fatti enunciati “negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti” (Cass. civ. n. 22055/2017), e non nei “documenti prodotti” dalle parti (Cass. civ. n. 3022/2018).

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